La Legge 30 novembre 2017 n. 179 ha introdotto nel sistema giuridico italiano una disciplina specifica per la tutela dei soggetti che segnalano illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro. La norma ha modificato il D.Lgs. 165/2001 per il settore pubblico e il D.Lgs. 231/2001 per il settore privato, rafforzando i sistemi di prevenzione e contrasto alla corruzione.
L’obiettivo principale della Legge n. 179/2017 è favorire l’emersione di comportamenti illeciti e irregolarità attraverso la protezione del segnalante e l’istituzione di canali riservati e sicuri per la trasmissione delle segnalazioni. La normativa mira a rafforzare la trasparenza e la legalità all’interno delle organizzazioni pubbliche e private.
La disciplina si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche e ai lavoratori di enti e società che abbiano adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Rientrano nell’ambito applicativo anche collaboratori, consulenti e soggetti che operano stabilmente all’interno dell’organizzazione.
Possono essere oggetto di segnalazione comportamenti illeciti, violazioni di leggi e regolamenti, irregolarità amministrative e condotte che possano arrecare danno all’interesse pubblico o all’integrità dell’ente, purché apprese in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione.
La legge prevede la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante e il divieto di qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione, quali licenziamento, demansionamento, trasferimento o altre misure organizzative penalizzanti. I provvedimenti adottati in violazione di tali tutele sono nulli e privi di effetti.
La normativa non esonera automaticamente il segnalante da eventuali responsabilità penali, civili o disciplinari nel caso in cui abbia concorso nella commissione dell’illecito. Tuttavia, la legge tutela chi effettua la segnalazione in buona fede e sulla base di elementi circostanziati, escludendo sanzioni per il solo fatto di aver segnalato.
Le organizzazioni devono predisporre canali di segnalazione idonei a garantire la riservatezza del segnalante e procedure per la gestione delle segnalazioni. Devono inoltre adottare misure per prevenire ritorsioni e integrare tali strumenti nei sistemi di controllo interno e, per il settore privato, nel Modello 231.
Nel contesto del D.Lgs. 231/2001, l’Organismo di Vigilanza è uno dei soggetti deputati a ricevere e valutare le segnalazioni rilevanti ai fini della prevenzione dei reati. Esso verifica la fondatezza delle segnalazioni e controlla l’efficace funzionamento del sistema di prevenzione adottato dall’ente.
La Legge n. 179/2017 rimane un riferimento normativo fondamentale nell’ordinamento italiano, ma è stata integrata e in parte superata dal recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937, che ha ampliato l’ambito soggettivo delle tutele e rafforzato le garanzie per i segnalanti, estendendo gli obblighi anche a nuove categorie di soggetti.
L’implementazione di un sistema di whistleblowing conforme alla Legge n. 179/2017, alla Direttiva (UE) 2019/1937 e al D.Lgs. 231/2001 richiede competenze giuridiche, organizzative e informatiche specifiche. Le organizzazioni che intendono dotarsi di un sistema strutturato possono rivolgersi a MODI, che fornisce supporto per la progettazione, l’attuazione e il monitoraggio delle procedure di segnalazione. Per una consulenza personalizzata è possibile contattare il numero verde 800300333.
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Ultima verifica dei contenuti 07/02/2026
